Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, di attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo, ed in particolare la lettera e) dell'art. 2, comma 1, nella quale l'Attivita' fisica adattata (AFA) e' definita come i «programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensita' sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilita' fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le "palestre della salute", al fine di migliorare il livello di attivita' fisica, il benessere e la qualita' della vita e favorire la socializzazione».
E' finalmente oggi possibile detrarre le spese sostenute per le prestazioni, svolte dal Chinesiologo LM-67 che dovranno semplicemente specificare in fattura "Attività Fisica Adattata (AFA) come voce del servizio.
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Salve buonasera, ho un dubbio riguardo le condizioni di detraibilità. nel testo trovo scritto: " [..] che li ESEGUONO IN GRUPPO sotto la supervisione di un professionista dotato di..." quindi se il servizio di chinesiologia adattata è realizzato in modo personale e individuale con il paziente-cliente, allora non è detraibile? GRAZIE PER RISPONDERE. Comunque, è sufficente lavorare davvero nell'ambito AFA per capire e rendersi conto che per un servizio di qualità e davvero utile e personalizzato per il malato o per disabile, debba essere svolto in modo individuale e NON in gruppo...