top of page

Chiarimenti in materia di Chinesiologo e Personal Training


Con il DL 5 Ottobre 2022, n°163 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. (22G00174) (GU Serie Generale n.256 del 02-11-2022)


Il Chinesiologo è professionista riconosciuto da una legge dello stato !


In questi giorni, naturalmente questa notizia ha fatto parecchio rumore, e non hanno tardato ad arrivare le prime diffide legali da parte di alcuni enti più o meno noti, che ringraziamo per l'opportunità di chiarire ancora meglio il significato della norma.


All'art. 41, comma 2, lettere a e b, si identificano competenze del Chinesiologo ..la conduzione, gestione e valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportive finalizzate al mantenimento ed al recupero delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie fasce di età attraverso la promozione di stili di vita attivi; la conduzione, gestione e valutazione di attività per il miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico, nonché di personal training e di preparazione atletica non agonistica. Come noto, essendo Personal Trainer, un semplice binomio privo di definizione normativa, il Personal Training (allenamento personalizzato) è stato naturalmente inserito all'interno del mansionario del Chinesiologo.


Come stabilito dalla Relazione Illustrativa, a pagina 13 vengono chiarite le rispettive aree di competenza: i chinesiologi devono occuparsi del movimento del corpo di chi svolge attività motoria; gli istruttori di specifica disciplina dello svolgimento delle attività sportive per come definite dall’art. 2 del decreto legislativo n. 36.


Ciò premesso, le certificazioni rilasciate dagli Enti di Promozione sportiva, consentono ai Tecnici di Specifica Disciplina di espletare le attività definite all'art. 2 del Regolamento EPS, comma 1, lettera a e b, di carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive.

Pertanto, sebbene ognuno sarà libero di adoperare la terminologia "Personal Trainer" nell'ambito di un corso di formazione, sarà cura dell'agenzia delle entrate verificare che il Tecnico di Specifica disciplina abbia esclusiva cura di atleti amatori, che possano dimostrare documentata, costante partecipazione a competizioni sportive, come previsto dal vigente regolamento. In alcun modo il Tecnico di Specifica Disciplina "Personal Trainer" certificato dagli Enti di Promozione Sportiva potrà occuparsi di movimento del corpo di chi svolge attività motoria, ruolo di esclusiva competenza del Chinesiologo.

Prossimi Step


  • Ordine Nazionale dei Chinesiologi;

  • Riconoscimento del Chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate (LM-67) come nuova professione sanitaria;

  • Riforma dei percorsi formativi Universitari;

  • Riconoscimento al Chinesiologo dell’IVA agevolata al 10% (come i farmaci tradizionali) e di agevolazioni fiscali, tributarie e previdenziali coerenti con i benefici creati per la comunità e per il Sistema Sanitario Nazionale;

  • Stabilizzazione del docente di Educazione Motoria all'interno dell'intero ciclo della scuola primaria

Seguiteci per i prossimi step

2.065 visualizzazioni1 commento

Post correlati

Mostra tutti

Alta Formazione Scienze Motorie Lavorare con la Disabilità

L'universo della disabilità è vasto e molteplice, non solo un lavoro ma una vera e propria vocazione Comprende infatti una miriade di tipologie di disabilità tra di loro profondamente differenti che

bottom of page