Nota di Chiarimento normativo: inquadramento giuridico, sanitario e socio-sanitario della figura del Chinesiologo AMPA
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Inquadramento giuridico, sanitario e socio-sanitario della figura del Chinesiologo A.M.P.A
Al fine di garantire una corretta e trasparente informazione sull’inquadramento giuridico e professionale del Chinesiologo, a seguito di un approfondito esame condotto con il supporto di autorevoli legali, consulenti fiscalisti e consulenti del lavoro, si ritiene opportuno richiamare i principali riferimenti normativi vigenti, operando una chiara distinzione tra:
riconoscimento professionale
associazionismo professionale
ambito socio-sanitario
ambito sanitario
conseguenze organizzative e fiscali
Legge 4/2013 e professione
La Legge 4/2013 disciplina esclusivamente le associazioni professionali, non istituisce professioni, non attribuisce riconoscimento giuridico, non definisce competenze, non stabilisce ambiti sanitari o socio-sanitari. È norma di autoregolamentazione associativa privatistica.
Elenco MIMIT
L’elenco presso il MIMIT è un registro amministrativo informativo relativo ad associazioni private, non è e non sostituisce un albo professionale, non abilita all’esercizio cosa invece che fa il titolo di studio universitario, non attribuisce rappresentatività istituzionale (anche chi non ne fa parte può interloquire con le istituzioni) né definisce la natura giuridica della professione. L’adesione è facoltativa.
Sistema e riconoscimento socio-sanitario
Nel sistema italiano il termine “socio-sanitario” è ampiamente utilizzato in ambito normativo e programmatorio per descrivere l’integrazione tra servizi sanitari e servizi sociali. Tale espressione, tuttavia, individua un modello organizzativo dei servizi e non una categoria giuridica autonoma di professioni dotata di ordinamento proprio. L’area socio-sanitaria, infatti, riguarda l’integrazione degli interventi rivolti alla persona che necessita di bisogno assistenziale, enon costituisce, sotto il profilo ordinamentale, un ambito professionale unitario equiparabile alle professioni sanitarie istituite con legge dello Stato.
L’eventuale collocazione del Chinesiologo A.M.P.A. nell’ambito delle professioni socio-sanitarie o socio sanitarie ad alta integrazione sanitaria (Educatore Professionale Socio-Sanitario L/SNT,Assistente sociale L/39 sono alcuni esempi spesso citati) non risolverebbe le criticità sopra evidenziate sotto il profilo ordinamentale.
Tale area, pur consentendo l’inserimento delle figure professionali nei percorsi integrati del sistema salute e l’operatività in contesti sanitari organizzati, mantiene una natura prevalentemente funzionale e organizzativa, riferita all’integrazione dei servizi alla persona, e non determina l’attribuzione dello status giuridico proprio delle professioni sanitarie riconosciute per legge.
Le professioni inserite in quest’area operano generalmente all’interno di servizi strutturati (aziende sanitarie, enti locali, soggetti, gestori), con un’autonomia esercitata in relazione alla funzione svolta nel contesto organizzativo senza autonomia propria. L’attività del Chinesiologo A.M.P.A., fondata sulla modulazione tecnico-scientifica dell’esercizio fisico adattato e sulla gestione degli adattamenti funzionali dell’organismo, richiede invece un inquadramento coerente con la natura specificamente funzionale e fisiologica dell’intervento. Un inserimento esclusivo in area socio-sanitaria o ad alta integrazione sanitaria tenderebbe a ricondurre tale attività alla logica dei servizi alla persona, poco sovrapponibile alle caratteristiche dell’intervento Chinesiologico.
L’appartenenza a quest’area in tutte le sue diramazioni non comporta l’applicazione del regime fiscale previsto per le prestazioni sanitarie, anche se la prestazione rientrasse nei LEA (livelli essenziali di assistenza). L’esenzione IVA e la riconducibilità delle prestazioni alle spese sanitarie detraibili sono infatti collegate al riconoscimento formale della professione come sanitaria e alla qualificazione dell’atto come intervento di tutela della salute.
L’inquadramento in area socio-sanitaria, in quanto riferito prevalentemente ai servizi alla persona, non determina di per sé tali effetti, con conseguente discontinuità tra natura tecnico-funzionale dell’intervento Chinesiologico e trattamento giuridico-fiscale applicabile.
Il Chinesiologo A.M.P.A. rientrando in questa area non avrebbe l’attribuzione di un’area di attività riservata o di esclusività professionale, ma lo collocherebbe in un contesto in cui le competenze sono definite in modo funzionale all’organizzazione dei servizi e possono affiancarsi a quelle di altre figure operanti sulla persona. Ne deriverebbe una minore chiarezza nella delimitazione dell’ambito tecnico specifico dell’intervento chinesiologico e nella sua tutela rispetto a sovrapposizioni con attività di carattere generico o assistenziale.
La collocazione giuridica di una figura professionale non può essere determinata dal contesto di utenza o dal luogo in cui essa opera, bensì dalla natura tecnica della prestazione svolta, dall’oggetto dell’intervento e dalla finalità primaria dell’attività professionale.
La formazione universitaria magistrale del Chinesiologo A.M.P.A riguarda attività tecnico-scientifica orientata alla prevenzione, al mantenimento e al miglioramento delle capacità funzionali dell’individuo attraverso l’utilizzo dell’esercizio fisico adattato in condizioni fisiologiche e nelle patologie croniche esercizio sensibili. Tale attività si fonda su competenze in ambito fisiologico, biomeccanico e funzionale e consiste nella modulazione dei carichi di lavoro, nell’adattamento dell’esercizio alle condizioni del soggetto e nella promozione della salute attraverso il movimento in collaborazione con altre figure sanitarie. Queste funzioni non rientrano nell’ambito dell’assistenza alla persona né nei profili socio-assistenziali, ma configurano un intervento tecnico-preventivo sulla funzione motoria e sulle capacità fisiche dell’individuo.
Ne consegue che l’eventuale collocazione del Chinesiologo A.M.P.A. nell’area socio-sanitaria, intesa come ambito assistenziale o di supporto ai servizi alla persona, non risulterebbe coerente con la natura tecnico-scientifica del piano di studi e la professione svolta.
Sistema e riconoscimento sanitario
Non comporta automaticamente, obbligo di Direttore Sanitario per studi professionali (il direttore sanitario è previsto per strutture organizzate complesse non per il singolo professionista), tantomeno la trasformazione degli studi in strutture sanitarie, chiusura delle attività esistenti (il riconoscimento sanitario di una professione non comporta la chiusura automatica delle attività già esistenti Art. 11 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile).
Il riconoscimento sanitario tramite la L. 42/1999 che stabilisce che le professioni sanitarie operano con autonomia professionale.
Il riconoscimento sanitario porterebbe ad attività riservata, le professioni sanitarie istituite per legge operano in ambiti normativamente definiti, con delimitazione delle competenze, tutela contro l’abusivismo, certezza giuridica.
Conseguenze organizzative e fiscali
Inquadramento sanitario
Come anticipato, l’inserimento di un’attività professionale nell’ambito sanitario costituisce un preciso inquadramento giuridico, con rilevanti effetti normativi, professionali e fiscali. Rientrano nell’ambito sanitario le prestazioni riconducibili ad attività di diagnosi, cura e riabilitazione della persona, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972. Si tratta di interventi che agiscono sulle funzioni fisiologiche e sui sistemi biologici, con finalità di prevenzione, mantenimento e recupero funzionale. a qualificazione sanitaria è inoltre connessa al requisito soggettivo, ossia allo svolgimento della prestazione nell’esercizio di professioni sanitarie riconosciute e vigilate, caratterizzate da competenze tecnico-scientifiche proprie, autonomia professionale e responsabilità diretta. Coerentemente, il legislatore attribuisce alle prestazioni sanitarie un trattamento fiscale specifico:
esenzione IVA ex art. 10, n. 18 DPR 633/72;
detraibilità come spese sanitarie ai sensi dell’art. 15 TUIR.
Tale disciplina riflette il riconoscimento giuridico dell’atto come intervento di tutela della salute.
Inquadramento socio-sanitario
Le attività qualificate come socio-sanitarie o socio-assistenziali, pur rivolte alla persona, sono giuridicamente riferite a funzioni di assistenza, supporto e accompagnamento, e non rientrano nel perimetro tecnico di diagnosi, cura o riabilitazione in senso proprio. Per tale motivo, l’ordinamento fiscale prevede un diverso trattamento.
In particolare:
le prestazioni socio-sanitarie non beneficiano dell’esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie e sono soggette a imposizione IVA ordinaria;
non sono considerate, in via generale, spese sanitarie detraibili, ma rientrano eventualmente in ambiti di assistenza personale con regole e limiti differenti;
il regime fiscale applicato le colloca, quindi, tra i servizi alla persona, distinti dalle prestazioni di tutela sanitaria.
Questi elementi evidenziano che, sotto il profilo fiscale, il socio-sanitario non riceve il medesimo riconoscimento giuridico attribuito alle attività sanitarie, in quanto non qualificato come atto clinico diretto alla tutela della salute.
La corretta informazione è elemento essenziale per un confronto fondato sulle fonti normative, a tutela della salute, dell’utenza e della consapevolezza della categoria professionale e degli studenti che si preparano a operare in questo settore.







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