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“Chinesiologo tra UNI 11475:2017 e D.Lgs. 36/2021: cosa è legge, cosa è facoltativo e cosa serve davvero per il riconoscimento professionale”

“Un’analisi pratica per distinguere tra obblighi normativi e standard volontari: il D.Lgs. 36/2021 riconosce il Chinesiologo per legge, mentre la norma UNI 11475:2017 è uno strumento tecnico non vincolante. Facciamo chiarezza su cosa serve davvero per esercitare la professione.”

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Legge vs. norma tecnica: due piani diversi

La cornice vincolante (legge)


  • Il D.Lgs. 36/2021 istituisce le figure del chinesiologo di base (L-22), chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate – LM-67, chinesiologo sportivo – LM-68 e manager dello sport – LM-47, definendone titoli e ambiti. Gazzetta Ufficiale

  • L’art. 42 impone che corsi di attività motoria/sportiva a pagamento siano coordinati da un chinesiologo (ISEF o laurea in Scienze Motorie) oppure da un istruttore di specifica disciplina con requisiti abilitanti FSN/DSA/EPS; sono previste sanzioni amministrative in caso di violazione. (Testo vigente post-correttivi). Gazzetta Ufficiale

  • Il D.Lgs. 163/2022 integra l’art. 41 introducendo il comma 8-bis: il LM-67 (o altro professionista con specifiche competenze) supervisiona l’AFA in gruppo e l’esercizio fisico strutturato individuale. Gazzetta Ufficiale


La cornice volontaria (UNI 11475:2017)

  • La UNI 11475:2017 definisce requisiti di conoscenza, abilità e competenza per figure che operano nelle scienze motorie (Chinesiologo, Tecnico, Assistente, Operatore). È una norma tecnica, non una legge. UNI Ente Italiano di Normazionewebstore.uni.com

  • Le certificazioni su questa norma sono rilasciate da organismi accreditati ACCREDIA nell’ambito delle professioni non regolamentate e sono, per loro natura, volontarie (accreditamento volontario). Accredia+1

  • La Legge 4/2013 disciplina le professioni non organizzate in ordini e promuove strumenti di qualità (norme UNI, certificazioni), senza creare albi/abilitazioni. Gazzetta Ufficiale


Conclusione pratica: per essere “riconosciuto” per legge come Chinesiologo bastano i titoli dell’art. 41 e gli obblighi dell’art. 42. La UNI 11475 non è richiesta; è un plus di qualità spendibile in bandi, policy private e mercati che chiedono standard certificati. Gazzetta Ufficiale+2Gazzetta Ufficiale+2UNI Ente Italiano di Normazione


2) UNI 11475 vs. “Chinesiologo di legge”: le differenze chiave

Tema

Chinesiologo (per legge)

UNI 11475:2017 (standard tecnico)

Natura

Legge dello Stato (vincolante)

Norma tecnica (volontaria)

Fonte

D.Lgs. 36/2021, artt. 41–42 (+ D.Lgs. 163/2022)

UNI – requisiti di competenza

Titoli

L-22 (base), LM-67 (AMPA), LM-68 (sportivo), LM-47 (manager)

Nessun “titolo legale”; può supportare certificazioni

Obblighi per i centri

Coordinamento obbligatorio (art. 42), sanzioni

Nessun obbligo legale

A.F.A. / Esercizio strutturato

Supervisione LM-67 (comma 8-bis)

Può descrivere competenze, ma non abilita


3) Chinesiologo vs. Istruttore di specifica disciplina (FSN/DSA/EPS)


Chinesiologo (L-22/LM-67/LM-68/ISEF):

  • Figura trasversale dell’esercizio per salute, prevenzione, adattamento e performance; svolge coordinamento obbligatorio nelle strutture a pagamento.

  • Il LM-67 supervisiona AFA e esercizio fisico strutturato; il LM-68 cura la preparazione agonistica; il L-22 opera su benessere, stili di vita attivi e preparazione non agonistica. Gazzetta Ufficiale


Istruttore di disciplina (ordinamento sportivo):

  • Insegna solo la disciplina per cui è abilitato (requisiti abilitanti fissati da FSN/DSA/EPS riconosciuti CONI/CIP).

  • Non ha il ruolo di coordinamento generale della struttura previsto dall’art. 42. Gazzetta Ufficiale


4) Chinesiologo vs. Fisioterapista: confini e “zone grigie”


Fisioterapista (professione sanitaria):

  • Profilo definito dal D.M. 14.09.1994 n. 741 e dalla L. 251/2000: svolge interventi di prevenzione, cura e riabilitazione; utilizza anche l’esercizio terapeutico per recupero funzionale su diagnosi/prescrizione medica e in ambito patologico. Gazzetta Ufficiale+1

Chinesiologo (professione dell’esercizio fisico):

  • Per legge è il professionista dell’attività motoria a fini di salute, prevenzione e performance, inclusa l’attività adattata (LM-67) in condizioni clinicamente controllate/stabilizzate; non opera in ambito terapeutico/riabilitativo (che resta sanitario). Gazzetta Ufficiale


Linea attuale di demarcazione:

  • Terapeutico/riabilitativo → fisioterapista (sanità).

  • Salute/prevenzione/adattamento/performance → chinesiologo (civile/sportivo).

  • Supervisione AFA/esercizio strutturato nel territorio → LM-67 (o altro profilo con specifiche competenze), come da comma 8-bis. Gazzetta Ufficiale


5) L’“assurdità normativa”: una lettura critica (onesta e documentata)


Il dato di fatto: la legge riconosce che l’esercizio fisico per la salute pubblica è dominio del Chinesiologo (art. 41), fino a prevedere il coordinamento obbligatorio nei centri (art. 42) e la supervisione AFA/esercizio strutturato (LM-67, 8-bis). Tuttavia, in ambito terapeutico/riabilitativo, l’esercizio resta atto sanitario in capo al Fisioterapista (DM 741/1994). Gazzetta Ufficiale+3Gazzetta Ufficiale+3Gazzetta Ufficiale+3


La contraddizione percepita: il Chinesiologo è lo specialista dell’esercizio per formazione accademica e per legge; eppure non può praticarlo in ambito terapeutico (sanitario), mentre il Fisioterapista, pur senza SSD M-EDF/01-02, può utilizzare esercizio terapeutico perché afferisce alla sanità. Questa frattura tra logica accademica e perimetro giuridico alimenta l’idea di “assurdità” e spinge verso riforme (es. protocolli integrati, percorsi condivisi, atti attuativi su equipollenze). È un giudizio di merito, non un dato normativo.


6) Cosa “serve” davvero, oggi

  1. Titoli di legge (art. 41) per firmarti Chinesiologo + rispetto dell’art. 42 nelle strutture. Gazzetta Ufficiale+1

  2. UNI 11475: utile facoltativamente per certificare le competenze (mercati regolati da capitolati, PA, reti territoriali), non obbligatoria. UNI Ente Italiano di NormazioneAccredia


7) Mini-vademecum operativo

  • Se gestisci un centro a pagamento: indica in modo trasparente il coordinatore ex art. 42 (Chinesiologo), mantieni i presidi di primo soccorso e BLS-D come richiesto. Gazzetta Ufficiale

  • Se offri AFA/esercizio strutturato territoriale: prevedi la supervisione LM-67 o altro professionista con competenze specifiche, documentandola. Gazzetta Ufficiale

  • Se vuoi differenziarti sul mercato: valuta la certificazione su UNI 11475 tramite organismo accreditato. È un segnale di qualità, ma non sostituisce i titoli legali. Accredia+1


Riferimenti principali


 
 
 

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