top of page

Ci hanno detto cosa non possiamo fare. Abbiamo risposto con la legge

2 giorni fa
Tempo di lettura: 4 min

La risposta del CISM all'avviso FNOFI del 31 ottobre 2026: cinque affermazioni, cinque risposte, norma alla mano.


Il 31 ottobre 2026 la Federazione Nazionale degli Ordini dei Fisioterapisti (FNOFI) ha pubblicato sul Corriere della Sera un avviso a pagamento sul confine tra fisioterapisti e chinesiologi. Al centro c'è un valore che il CISM condivide pienamente: la sicurezza delle cure.

Proprio perché la sicurezza delle cure non ammette confusioni, è necessario ricordare con precisione che cosa prevede la legge dello Stato per il Chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate (LM-67). Lo facciamo senza polemica e senza mettere in discussione il lavoro di nessuno: rispondiamo soltanto a ciò che è stato affermato sulle competenze dei chinesiologi.


Il principio

L'esercizio fisico è di per sé un intervento, che può svolgersi dentro e fuori il Servizio Sanitario Nazionale. Chi lo esercita è il Chinesiologo LM-67.


Il D.Lgs. 36/2021, all'art. 41, riconosce il Chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate e ne definisce il campo d'azione: programmazione, coordinamento e valutazione delle attività motorie adattate, supervisione dell'Attività Fisica Adattata (AFA) e dell'Esercizio Fisico Strutturato (EFS), collaborazione con medici e professionisti sanitari nelle Palestre della Salute.

Fisioterapista e Chinesiologo LM-67 sono due professioni autonome e complementari: non sovrapponibili, non interscambiabili. Riconoscerlo è il primo presidio della sicurezza delle cure.


Chi è il Chinesiologo LM-67

Il Chinesiologo LM-67 porta con sé quasi un secolo di storia universitaria e una formazione magistrale di cinque anni, oggi collocata nell'Area 06 – Scienze mediche.

Anno

Tappa

2024

Il D.M. 639/2024 individua il GSD 06/MEDF-01 – Scienze dell'esercizio fisico e dello sport, nell'Area 06 – Scienze mediche

2023

Il D.M. MUR 1649/2023 rafforza i CFU di attività tecnico-pratiche e tirocinio della classe LM-67

2021

Il D.Lgs. 36/2021 riconosce per legge il Chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate

1998

Il D.Lgs. 178/1998 trasforma gli ISEF in facoltà e corsi di laurea, con l'indirizzo in attività motorie preventive e adattate

1958

Nascono gli Istituti Superiori di Educazione Fisica (ISEF), di grado universitario

1928

Nasce l'Accademia di Educazione Fisica di Roma (Orvieto, 1932)

Il percorso formativo è quinquennale: laurea triennale L-22 (180 CFU) e laurea magistrale LM-67 in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (120 CFU), con attività tecnico-pratiche, laboratori e tirocinio. Il Chinesiologo LM-67 è formato per progettare, condurre e valutare l'esercizio fisico preventivo e adattato, per popolazioni con differenti livelli di capacità funzionale.


Cinque affermazioni, cinque risposte

1. «L'esercizio fisico con valenza terapeutica è competenza esclusiva sanitaria»

Sull'Esercizio Fisico Strutturato la legge nomina il Chinesiologo LM-67. L'art. 41, comma 8-bis, del D.Lgs. 36/2021 indica espressamente il Chinesiologo LM-67 per la supervisione dell'AFA di gruppo e dell'EFS individuale. È una competenza attribuita dalla legge dello Stato, non per affinità. L'EFS parte dalla prescrizione del medico e si svolge nel rispetto delle sue indicazioni.


2. «Il chinesiologo può intervenire solo dopo la conclusione del percorso sanitario»

La legge non prevede alcun obbligo di riabilitazione preliminare. L'art. 41, comma 3, attribuisce al Chinesiologo LM-67 la programmazione, il coordinamento e la valutazione delle attività motorie adattate in persone con disabilità o in condizioni cliniche controllate e stabilizzate. Una persona con una patologia stabilizzata non necessita automaticamente di un trattamento riabilitativo per svolgere attività fisica adattata.


3. «L'AFA è disciplinata con riferimento a luoghi e strutture di natura non sanitaria»

Integrazione, non separazione. L'art. 41, comma 8, colloca AFA ed EFS nelle Palestre della Salute, dove il Chinesiologo LM-67 collabora con medici specialisti e professionisti sanitari, fisioterapista compreso, dentro il sistema della prevenzione.


Proprio per questo è la sede giusta. Concordiamo: oggi la laurea LM-67 non è un'abilitazione sanitaria. Per questo la legge delega sulle professioni sanitarie è la sede in cui riconoscere il Chinesiologo LM-67 come nuova professione sanitaria. Il precedente esiste: la L. 3/2018, all'art. 7, ha individuato nell'ambito delle professioni sanitarie l'osteopata e il chiropratico, rinviando agli atti successivi la definizione di ambiti, funzioni e percorsi formativi.


5. «La salute non è un'attività sportiva»

Siamo d'accordo. Il Chinesiologo LM-67 non è un istruttore sportivo: è un laureato magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, formato per la prevenzione e l'esercizio adattato nelle condizioni croniche, con un ambito scientifico collocato nell'Area 06 – Scienze mediche.


Il limite di legge e la nostra proposta

Lo status di professione sanitaria non autorizza altre professioni sanitarie ad assorbire le specifiche competenze che la legge dello Stato affida ad altri professionisti. Le competenze non si estendono per affinità: si esercitano entro i confini fissati dal legislatore.


La gestione delle patologie croniche si risolve integrando il Chinesiologo LM-67 come nuova professione sanitaria. Prescrizione medica, collaborazione multiprofessionale, appropriatezza e sicurezza delle cure sono i valori su cui costruire questa integrazione.


Per questo il CISM chiede al Parlamento di inserire nell'A.C. 2700 uno specifico criterio di delega per il riconoscimento del Chinesiologo LM-67 come professione sanitaria. Il Chinesiologo LM-67 è l'anello mancante della sanità pubblica: inseriamolo subito.


Nessuna invasione di competenze. Nessuna esclusione di competenze.

CISM – Comitato Italiano Scienze Motorie

Scarica il poster


Fonti

  • D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, art. 41, commi 3, 8 e 8-bis

  • D.M. MUR n. 1649/2023 – classe di laurea magistrale LM-67

  • D.M. 2 maggio 2024, n. 639 – Gruppi Scientifico-Disciplinari (GSD 06/MEDF-01)

  • Legge 11 gennaio 2018, n. 3, art. 7

  • D.Lgs. n. 178/1998

  • A.C. 2700 – Delega al Governo in materia di professioni sanitarie

  • Prof. Gaetano Raiola, Fisioterapia e Chinesiologia: 2 professioni a confronto dal punto di vista storico, documentale e scientifico/formativo, relazione tecnico-scientifica

  • Avviso FNOFI, Corriere della Sera, 31 ottobre 2026, p. 22

In allegato: il poster CISM in PDF.

1 commento


Aleksandar Arcaba
Aleksandar Arcaba
un giorno fa

La frase “La salute non è un'attività sportiva”, presa alla lettera, può anche essere corretta. Ma se viene utilizzata per sminuire il ruolo dell'esercizio fisico e dei professionisti del movimento nella promozione della salute, allora credo che ci sia un problema molto serio.

Da anni la ricerca scientifica dimostra quanto l'attività fisica sia importante nella prevenzione e nella gestione di numerose condizioni croniche. Eppure continuiamo a discutere su chi possa occuparsi del movimento, anziché concentrarci su come renderlo più accessibile e valorizzare le competenze di chi lavora in questo settore. Non tutto ciò che contribuisce alla salute deve necessariamente essere considerato una prestazione sanitaria.

E voglio sottolineare un aspetto che mi riguarda personalmente: una laurea triennale in Scienze Motorie non…

Mi piace
bottom of page