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Riforma del Chinesiologo a rischio(?)


Storico Traguardo per le Scienze Motorie UN PO' DI STORIA - Come sapete, il 28 Febbraio 2021, dopo anni di lavoro costante, durante il governo Conte e Conte II, il Consiglio dei Ministri approva il DL n°36 dove agli articoli 41 e 42 riusciamo ad inserire il riconoscimento del Chinesiologo di base, del Chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.


Il Governo Draghi prende in carico la Riforma dello Sport, continuando con la sua lavorazione.


In data 7 Luglio 2022, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici nonché di lavoro sportivo.

Oggi la riforma è finalmente bollinata e consegnata in Conferenza Stato Regioni, che SANCISCE INTESA e la rimandandola in Consiglio dei Ministri. Ebbene domani alle ore 14.00, l'atto di governo con le disposizioni integrative e correttive, verrà sottoposto al parere parlamentare in Camera dei Deputati. Essendo un ATTO DI GOVERNO, le commissioni parlamentari hanno funzione consultiva, ed in alcun modo potranno intervenire con cambiamenti sostanziali al testo.


ATTENZIONE - Sembrano destare preoccupazione alcuni correttivi che non rendono chiara l'applicazione della riforma, ma vediamoli insieme: 1. All’articolo 42 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole “e le attività motorie e sportive” sono sostituite dalle seguenti: “di attività motoria e sportiva”, dopo la parola “disciplina” sono inserite le seguenti: “in possesso di una equipollente abilitazione professionale” ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il chinesiologo e l’istruttore non svolgono attività sanitaria”; In effetti nulla di nuovo, poiché tale voce ribadisce quanto sancito dal DL 8 maggio 1998, n. 178, art.2, comma 7. Questo naturalmente non avrà alcuna influenza sui lavori in corso per il riconoscimento del Chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate (LM67) come nuova professione sanitaria.


2. All'articolo 42: I corsi di attività motoria, di attività motoria e sportiva e le attività sportive offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina in possesso di una equipollente abilitazione professionale non sanitaria, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità. Questa è la solita parentesi che sembra rendere equipollenti i famosi corsi del week end e l'attività del Chinesiologo, MA COSI' NON E'

Basta infatti risalire alla Relazione Illustrativa pagina 13, in cui vengono chiarite le rispettive aree di competenza: i chinesiologi devono occuparsi del movimento del corpo di chi svolge attività motoria; gli istruttori di specifica disciplina dello svolgimento delle attività sportive per come definite dall’art. 2 del decreto legislativo n. 36.


COSA SUCCEDERA - Assolutamente nulla! In un contesto di governo dimissionario, in assenza di una solida maggioranza, in un parlamento in cui vige la totale anarchia, non c'è alcuna possibilità d'intervento, se non attraverso il Sottosegretariato allo Sport, ancora attivo.


Restiamo dunque concentrati, esprimiamo il nostro voto, e prepariamoci al nuovo esecutivo.

Cambiata l'orchestra.. cambia la musica.

In più auspichiamo maggiore apertura da parte dell'establishment accademico, affinché si possa lavorare insieme, per il futuro della categoria.





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