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RIFORMA DELLO SPORT: STOP ALLE ATTIVITA' MOTORIE PER GLI ORGANISMI SPORTIVI


Il 29 Gennaio 2024 è stato pubblicato il Nuovo Regolamento del Registro Nazionale delle attività Dilettantistiche - STOP ALLE ATTIVITA' MOTORIE PER GLI ORGANISMI SPORTIVI -


Tale regolamento di fatto definisce i criteri di affiliazione di un Organismo Sportivo richiedente il riconoscimento ai fini sportivi e dunque per l'accesso ai benefici fiscali e ai contributi pubblici in materia di Sport.


L'Istituzione responsabile è il Dipartimento per lo Sport, che si avvale della società Sport e Salute Spa per la tenuta e la gestione del Registro, nonché per l’esercizio delle funzioni ispettive tese a verificare la natura dilettantistica dell’attività dell’ente e la presenza e il successivo rispetto dei presupposti soggettivi e oggettivi per l’iscrizione al Registro.


Il Regolamento definisce il perimetro di intervento degli Organi Sportivi per il corretto esercizio dell'attività sportiva dilettantistica:

  • Affiliazione valida 12 mesi periodo equivalente a una "stagione sportiva";

  • Svolgimento di “attività sportiva” intesa come l’organizzazione, da parte di un ente sportivo dilettantistico, e/o la sua partecipazione a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali, indette da enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro oppure approvate e/o indette dall’Organismo sportivo che ha proceduto al riconoscimento ai fini sportivi e all’affiliazione dell’ente sportivo dilettantistico e ne riconosce i risultati;

  • Svolgimento di “attività didattica” intesa come l’organizzazione e/o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e alla pratica della disciplina sportiva organizzati da ente sportivo dilettantistico iscritto al Registro e/o dall’Organismo sportivo o dall’ente sportivo dilettantistico ad esso affiliato purché in possesso dei requisiti tecnici e organizzativi e delle competenze necessari per l’organizzazione dei corsi e/, definiti e richiesti nei regolamenti dell’Organismo sportivo che l’ha riconosciuto ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute, a condizione che gli istruttori siano in possesso delle competenze tecniche e professionali richieste per quella specifica disciplina sportiva per la quale svolgono l’attività didattica;

  • Svolgimento di “attività formativa” intese come le iniziative finalizzate alla formazione e all’aggiornamento dei tesserati dell’Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi l’ente sportivo dilettantistico, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati e l’ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall’Organismo sportivo o dallo stesso ente sportivo dilettantistico purché in possesso dei requisiti tecnici e organizzativi definiti e delle competenze decisi e richiesti nei regolamenti dell’Organismo sportivo che l’ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi e devono essere condotte da docenti in possesso di specifiche competenze tecniche e professionali.


A breve la regolamentazione delle attività motorie e del perimetro d'intervento del Chinesiologo

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