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Memoria per audizione del 9 novembre 2020
Commissioni riunite 5a (Bilancio) e 6a (Finanze) - Ufficio di Presidenza
Tutela della salute e misure di sostegno economico connesse all'emergenza COVID
Esame del disegno di legge n. 1994 (dl n. 137/2020):
Innanzi tutto, vorremmo partire da due premesse di carattere generale perché saranno importanti per le richieste di correzione presenti nella memoria de qua.
Prima di tutto abbiamo necessità di una programmazione non possiamo affrontare la prima parte dell'anno 2021 (che con tutta probabilità sarà simile se non peggiore del 2020) senza elementi certi e senza protocolli precisi e non più variabili rispetto alla curva epidemiologica Gli altri paesi Europei che affrontano come noi la pandemia differiscono da noi proprio per il concetto di programmazione e non possiamo certo affrontare un periodo così delicato con decisioni di 15 giorni in 15 giorni.
In secondo luogo è palese che siamo inevitabilmente arrivati ad un punto di rottura, che ha reso evidente la differenza tra attività sportiva a scopo professionistico ed ancor di più a scopo ludico ricreativo ed il mondo dell'esercizio fisico, che attraverso le decine di migliaia di professionisti Laureati in Scienze Motorie e Diplomati ISEF come ampiamente conclamato da numerose ed accreditate evidenze scientifiche, svolge un servizio essenziale, di prevenzione Primaria, Secondaria e Terziaria a tutela della salute pubblica.
Ad oggi a tali professionisti, a causa di un grave vuoto normativo (motivo dei numerosi ed aspecifici codici ATECO), é stato impedito di svolgere regolarmente il proprio servizio alla comunità, nonostante in molti eroghino prestazione su prescrizione medica.
Responsabile del Comitato
Sede Legale: Via Giuseppe Orsi n°50 – 80128 ,Napoli (NA) 081-5562182 / 331-4331789 C.F. 95234330637 E-mail: scienzemotorieitalia@gmail.com / scienzemotoriecism@pec.it Pagina Facebook: Scienze Motorie Italia CISM (https://www.facebook.com/ScienzeMotorieItalia/)
Il paradosso sta nella normale autorizzazione di attività motoria in ogni struttura sanitaria, in cui alcuni dei professionisti sopracitati possono operare, precludendo a parità di servizio ogni altra struttura con omologa figura professionale.
Non dimentichiamo mai che un euro investito in esercizio fisico è un (1) risparmio certo di cinque (5) sui conti del SSN.
MERITO
Il Decreto Ristori, di cui al D.lg. 28 ottobre 2020, n. 137, rispettivamente agli articoli 1, 3 e 17, introduce misure di sostegno a favore dei lavoratori sportivi con partita iva, delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e dei collaboratori sportivi di cui all’art. 67, comma 1, m) Tuir.
Commento all’art. 1 Decreto Ristori
L’articolo 1 del Decreto Ristori introduce un contributo a fondo perduto per coloro che esercitano in modo prevalente un’attività d’impresa o lavoro autonomo che rientra nell’ambito di una delle attività individuate dai codici Ateco inclusi nell’allegato n. 1 al Decreto.
Integrazione dei codici Ateco
L’indennità interessa i lavoratori sportivi con partita iva attiva (ed attivata in data precedente al 25 ottobre) che esercitano l’attività in modo abituale e professionale, oltre che prevalente qualora l’attività sia svolta in concorso con altre.
In questo senso il CISM lamenta l’assenza nell’allegato al Decreto di almeno quattro codici Ateco che riducono in maniera del tutto irragionevole e sproporzionata, la platea dei lavoratori sportivi che possono accedere al contributo. Si propone, quindi, di inserire i seguenti codici Ateco: 881000 assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
932990 altre attività ricreative e di divertimento nca
869029 altre attività paramediche indipendenti
749099 altre attività professionali nca
Razionalizzazione dei codici Ateco nell’ambito dello sport e delle scienze motorie I codici Ateco hanno assunto durante l’emergenza epidemiologica una valenza sostanziale che va oltre alla loro originaria funzione statistica.
Nella legislazione di contrasto al diffondersi del contagio i provvedimenti restrittivi sono adottati proprio sulla base dei codici Ateco, allo stesso modo i provvedimenti di ristoro a favore delle categorie danneggiate dai predetti provvedimenti di contrasto, sono a loro volta erogati sulla base dei codici Ateco.
Esigenze di ragionevolezza, equità e semplificazione comportano la necessità di un provvedimento normativo che imponga all’Istat, nell’attuale procedimento di revisione dei codici Ateco, la razionalizzazione, riduzione e semplificazione dei codici Ateco relativi alle attività afferenti alle scienze motorie ed al lavoro sportivo.
Commento all’art. 17
Per quanto riguarda i lavoratori sportivi, il suddetto articolo 17 istituisce per il mese di novembre 2020 un’indennità pari a 800 euro, in favore dei lavoratori impiegati presso il Comitato Olimpico Nazionale, il Comitato Italiano Paralimpico, le società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), d.p.r. 917/1986, i quali in conseguenza dell’emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
Ai fini dell’ottenimento dell’indennità, il possesso dei requisiti innanzi indicati è autocertificato dallo stesso lavoratore sportivo, nella domanda che dovrà essere presentata entro il prossimo 30 novembre. Analogamente alle indennità riconosciute nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, la domanda è presentata alla società Sport e Salute spa. Peraltro, i beneficiari delle precedenti indennità otterranno l’indennità prevista per il mese di novembre senza dover effettuare alcuna domanda.
Annotazioni:
1. È necessario adeguare la data di iscrizione al Registro Coni che non può restare ancorata al 17 marzo 2020 come previsto dalle faq sul sito Sport e Salute;
2. Andrebbero chiarite le modalità con i soggetti già beneficiari dei contributi attestano la permanenza dei requisiti;
3. Chiarire che il rapporto di collaborazione deve sussistere alla data del 29 ottobre, peraltro già precisato sul sito Sport e Salute, ovvero considerare cessati per effetto delle misure di contrasto anche i rapporti non rinnovati o cessati in data precedente l’entrata in vigore del provvedimento (e quindi ammettere tutti questi al beneficio);
4. Chiarire i requisiti ed i termini di cessazione, riduzione o sospensione al fine di evitare comportamenti predatori dei contribuenti
Altre misure:
Cancellazione acconto imposte sui redditi 30 novembre
Il gravissimo impatto delle misure di contrasto alla diffusione del virus sulle attività dei laureati in scienze motorie e sui lavoratori sportivi richiede la cancellazione dell’acconto in scadenza al 30 novembre.
E’ noto che il pagamento dell’acconto per i soggetti Isa è stato differito, ma il semplice differimento non protegge a sufficienza la liquidità dei lavoratori in ambito sportivo che chiedono, pertanto, la cancellazione dell’acconto.
Affitti tra privati
Le misure di contenimento alla diffusione del virus rendono necessaria una moratoria sui canoni di affitto commerciali relativi alle palestre ed agli altri immobili in cui si svolge la pratica sportiva. E’ apprezzabile l’intervento di cui all’art. 3, comma 6 bis, d.l. 23 febbraio 2020 n. 6 (conv. legge 23/2020) per il quale “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Detta norma, che pure esclude la responsabilità del conduttore-debitore, non appare più sufficiente a garantire la continuità e la ripresa delle attività sportive, anche alla luce del fatto che il 2021 appare similare al 2020. Per questo si chiede un provvedimento di moratoria dal pagamento dei canoni di locazione e, dall’altra parte un provvedimento di riduzione dell’Imu o un credito d’imposta per i proprietari che subiscono detta moratoria.
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